Come è noto per il personale della Difesa (ma anche per le forze di polizia ad ordinamento civile) in caso di assenze per un numero di giorni superiore al periodo massimo di aspettativa concedibile (il c.d. comporto) si può configurare la risoluzione del rapporto di impiego.
Al riguardo rileva in primo luogo l’art. 14, co. 3, del DPR 394/95, in base al quale “Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” (identica previsione è dettata, per le “forze di polizia ad ordinamento civile”, dall’art. 16, co. 3, del DPR 395/95).
La recente sentenza del TAR Liguria, Sez. I, 13.3.2019, n. 201, a partire da tale norma ha statuito che laddove le assenze del militare, pur dichiarato “guarito”, siano ricollegabili ad uno stato di salute menomato a causa di un precedente infortunio riportato in servizio, tali assenze non possono essere considerate come “aspettativa”.
In particolare, secondo il TAR, “l’accertata incompletezza della guarigione clinica e le ammissioni da parte della p.a. circa la derivazione del trauma dalla causa di servizio e sulla ricordata persistenza di fatti patologici ricollegabile all’infortunio del 2012 (atto della infermeria presidiale della marina militare di -OMISSIS- del 6.4.2017) inducono a rendere applicabili le norme di legge e quelle interne denunciate. Gli atti gravati vanno pertanto annullati nella parte in cui hanno ricompreso le assenze dal servizio fatte registrare dal militare nei periodi massimi di aspettativa concedibili”